Città murata 2
Sulle alture intorno a Vittorio Veneto, con l’inizio di marzo, cadono anche le ultime foglie secche che alcune essenze arboree, come il carpino e la roverella, tendono a mantenere sui rami durante l’inverno, e siccome dovevo una precisazione ai commenti del post “Città murata?” 08.08.2014, circa l’eventualità che non abbia visto bene il restauro delle mura sul lato ovest di Serravalle (monte di S. Antonio), questo mi è sembrato il periodo adatto per tornare a dare un’occhiata sul posto, cercando di precedere sul tempo il risveglio dei rovi e la fioritura del corniolo.
Non è che si veda molto di più rispetto al sopralluogo effettuato nello scorso mese di agosto, perché dal groviglio del sottobosco inselvatichito e abbandonato, anche la luce dei fari di illuminazione, posti alla base di quello che era il fossato difensivo della cinta muraria (ammesso che siano efficienti), avrebbe difficoltà a perforare la barriera vegetale.
Per quanto mi riguarda, rimango del parere espresso nel post precedente. Il restauro in questione, per il quale la stampa locale riferiva di una spesa di circa € 700.000,00, ha riguardato esclusivamente il secondo moncone di torre (foto del titolo) che si trova oltre la torre abitata.
Oltretutto, non so che senso abbia spendere una somma spropositata di denaro per poi lasciare il sito abbandonato e inaccessibile, completamente fagocitato dalla vegetazione, mentre in quella che era la cortina muraria è apparso un nuovo varco, sicuramente non autorizzato.
Transeat anche sulla modalità del restauro, con la congerie di piastre in acciaio lucido che deturpano l’estetica del rudere antico.
*
Con l’occasione, essendomi giunta notizia di disboscamenti intorno al santuario di S. Augusta, sul monte Marcantone, lato Est di Serravalle, ho deciso di fare una puntata (perché c’è sempre qualcosa da scoprire e da imparare).
Ebbene era meglio se non ci andavo perché una delle due torri (evidenziate con la lettera “G” nel rilievo pubblicato nel libro di Augusto Campo Dell’Orto, del 1982), che marcavano l’ingresso nord sul primo scaglione della fortezza del Marcantone, è scomparsa, mentre della torre superstite rimangono in piedi, non si sa fino a quando, solo alcuni monconi di muratura.
Sul lato dell’ingresso sud, al termine della salita sterrata e prima di iniziare l’ultima scalinata al santuario di Santa Augusta, si possono ora osservare, liberati dalla vegetazione, a sinistra della cappella di Sant’Elena, i pochi ruderi del grosso torrione “A” con il doppio muro di recinzione, ancora perfettamente leggibili nel citato rilevo, e lo stesso vale per il muro di cortina “G” che si diparte in direzione nord dal predetto torrione, del quale rimane ora solo la traccia delle fondazioni.
Anche se il disboscamento è incompleto, è possibile individuare le rimanenti tracce della fortificazioni nel settore “G”-“G”, e nel pianoro a sud del muro di cortina “G”, dove a suo tempo era praticamente impossibile accedere.
Questa potrebbe essere una buona occasione per effettuare un accurato rilievo che permetterebbe di completare il disegno del primo scaglione della fortezza del Marcantone la cui estensione è ben maggiore di quello che si pensa.
Strana città questa dove gruppi di acculturati si agitano solo per raccogliere fondi se spunta una leggera efflorescenza sull’affresco del pittore locale, e una brigata di ambientalisti si straccia le vesti, spreca inutilmente energie e fiumi di inchiostro per disapprovare se gli traforano il piede del monte Marcantone, e nulla gli importa della cultura sedimentata sul territorio da secoli, della storia e delle vestigia del passato che gli stanno crollando in testa dalla sommità dello stesso Marcantone.
Ci hanno rubato il presente e il futuro, rimaneva almeno il nostro passato, ma a Serravalle, di questo passo, non rimarrà più nulla e l’unico aspetto positivo sarà che lo stato islamico dell’ISIS rinuncerà ad invadere la città, perché non esisteranno più mura storiche da demolire, come è successo a Ninive, Nimrud, Hatra, ecc,.
***
Il paesaggio è un valore etico culturale, la traccia di quello che rimane dell’umanità passata, una sintesi della nostra storia millenaria, dove castelli, fortificazioni e edifici storici sono il “genius loci” del territorio, per le vicende storiche dei personaggi che li hanno realizzati, la storia, la cultura, le tradizioni e quella che è l’identità delle popolazioni autoctone o comunque appartenenti alla stessa “facies” culturale, e sotto questo aspetto i danni al paesaggio si possono considerare ben più gravi del danno su una singola opera d’arte.
Art. 9 della Costituzione: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura … Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Capitolo 1, art. 1 lettera "a" – Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze–2000): “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (#).
Art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.):
1. “Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”.
2. “Sono beni culturali le cose immobili e mobili che … presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le… testimonianze aventi valore di civiltà”.
3. “Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree … costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio…”
Art. 40, Legge Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.: “… i centri storici sono gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali”
***
Per magra consolazione, non resta che guardare cosa succede nella regione limitrofa del Friuli Venezia Giulia dove il castello di Colloredo di Monte Albano, l’ultimo rudere rimasto dopo la distruzione del terremoto del 6 maggio 1976, sta ora risorgendo dalle macerie come l’araba fenice, per volontà della Regione che lo ha preso in custodia sulla base della legge 879 del 1986 e delle altre normative specifiche per ogni sito di interesse storico come già effettuato per la ricostruzione di Gemona e Venzone.
In questo caso, la Regione F.V.G, pure in assenza del PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) ancora in itinere, ha emanato in applicazione degli Artt. 135 e 143 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, una specifica legge (n. 66 del 30 dicembre 1991 – “Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano”), con uno stanziamento di 28 milioni e 400 mila euro, e quando si parla di “recupero organico” vuol dire che il castello sarà ricostruito filologicamente nel rispetto delle stratigrafie sedimentate, ivi compreso il corpo di guardia risalente all’anno 1302 (più o meno coevo a quello che rimane della terza cerchia muraria di Serravalle), con lo scopo del riutilizzo per fini culturali, sociali e turistici (se vogliamo, un restauro alla Viollet-le-Duc in formato ridotto), e sotto quest’ultimo aspetto il sito già produce reddito in quanto la ricostruzione è visitabile a certe condizioni, secondo la tipologia del “cantiere evento”.
Si dirà che le leggi per la ricostruzione sono emanate conseguentemente per riparare i danni di un terremoto; se è per questo nel Vittoriese sono ancora visibili danni provocati dal terremoto del 1936, e per quanto riguarda i finanziamenti non ci dovrebbero essere problemi vista la grande quantità di “risorse aggiuntive” in orbita incontrollata intorno alle grandi opere.
In Veneto, fino a qualche anno fa, sulla base della L.R, 6/97 art 78, venivano concessi contributi, anche di un certo importo, con i quali si potevano eseguire e soprattutto completare restauri di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni del D.Lgs 490/1999, con precise modalità di presentazione delle domande e di formazione delle graduatorie. Ora tale procedura è stata sospesa e vengono erogati contributi, secondo criteri e priorità non ben definite.
In questa Regione si continua ad andare avanti con il vecchio e inadeguato PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) risalente al 1992, come da legge 8 agosto 1985, n.431, mentre il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale), previsto dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11- “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, è ancora in alto mare.
La legge n. 11/2004 – emanata in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in realtà enuncia quasi esclusivamente le procedure bizantine per l’istituzione, disciplina, funzionamento di apposite commissioni sovracomunali per i piani territoriali, istituzione di commissioni, osservatori e connessi, dei quali si riportano di seguito, non esaustivamente, solo le sigle, lasciando, a chi non ha di meglio da fare, l’eventuale approfondimento: PAT, PI, PATI, PUA, PTCP, PTRC, VAS, ICQ, IQ, SAU, STC, ATO, PRS, VTR, PRC, SISP, IRA, FEARS(!), ISMEA e AVEPA, e ovviamente questo ginepraio lascia spazio a qualunque aggiustamento, come per esempio gli avvitamenti sul noto Art. 34 – “Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio”, oppure alle varie “interpretazioni autentiche”, il che significa, deroghe, sanatorie, abusi e condoni in zone fortemente vincolate, e per converso vincoli eccessivi, vessatori, incomprensibili e criptati in zone meno significative.
Dal 7 agosto 2007 è stato adottato, il solo documento preliminare (Galan), che non contiene nulla di operativo, con cartografia allo stato embrionale e direttive CEE su “come si dovrebbe fare cosa”, con una sequenza di nuovi acronimi (per i volenterosi) tipo PRTRA, PRRA, PTA, MOSAV, PRGRU, PRGII, PRGRS, PRBAI, PRAC, ecc. e dal 20 dicembre 2010 è stata avviata solo la procedura di verifica dei requisiti degli enti territoriali già delegati dalla legge regionale n. 63/1994, poi abrogata dall’art. 49, comma 1, lett. “n” bis) della citata legge n. 11/2004.
Insomma altro che semplificazione, ma si sapeva, tanto che la stessa legge 11/2004, all’Art. 47, ha previsto l’insorgenza di difficoltà anche per le stesse amministrazioni per le quali sono previsti robusti contributi, non per eseguire restauri ma: “…al fine di assicurare l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali alla nuova disciplina introdotta dalla presente legge, in particolare per la formazione del quadro conoscitivo, per la pianificazione concertata, per la formazione di piani di assetto…” (sic!)
Quindi il PPTR del Veneto non si sa quando vedrà la luce, come i Piani Paesaggistici di tutte le altre regioni, che si trovano in stallo, anzi in fase di “concertazione”, tranne quello della Regione Puglia che è stato approvato il 16 gennaio 2015.
Ma l’impressione è che la legge istitutiva del PPTR Veneto sia poco frequentata, forse per una sorta di timore: al comma 3 bis. dell’Art. 44 – Edificabilità, il testo vigente, pubblicato sul sito della Regione Veneto, riporta l’acronimo FEARS (in inglese: paure, ansie, pericoli, spaventi), al posto di FEASR = Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e nessuno a distanza di 10 anni, si è ancora degnato di apportare la correzione.
Non è che vada meglio con la “Convenzione Europea del Paesaggio”, il cui testo ufficiale, in inglese e francese, scritto a Firenze il 20 ottobre 2000 e depositato negli archivi del Consiglio d’Europa, è stato trasmesso in copia certificata conforme, a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, per la traduzione nella rispettiva lingua.
La traduzione in italiano, probabilmente non è stata eseguita da o con la collaborazione di un/una madrelingua inglese, per esempio l’originale del Capitolo 1, art. 1 lettera “a”, recita:
“Landscape" means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors.
Mentre il testo, che in 15 anni nessuno si è mai preoccupato di correggere, pubblicato nel sito del MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), è il seguente:
“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (#).
Si tratta di una forzatura errata “all’italiana”, che identifica come paesaggio solo una determinata parte di territorio, mentre nel testo originale tutto il territorio è considerato paesaggio, e quindi la traduzione esatta è la seguente:
"Paesaggio" vuol dire territorio, come percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione e interazione di fattori naturali e/o umani.