A proposito di MANI PULITE
Perché questo cartello è sbagliato.
Confonde la responsabilità penale con la responsabilità politica e con ciò distrugge i principi della democrazia e della convivenza civile.
Le discussioni in occasione del trentesimo anniversario di MANI PULITE impazzano su tutti i giornali e sui social.
Purtroppo la confusione è enorme oggi come 30anni fa ed è stata creata dai grandi media per confondere le idee alla massa dei cittadini. Si è fatto credere alla gente che il sistema politico sarebbe stato “risanato” per mezzo della punizione dei potenti da parte della Magistratura.
Il cartello dice: “DI PIETRO, DAVIGO, GRECO, COLOMBO “RESTATE” gli onesti sono con voi”.
Evidentemente la gente pensava che qualcuno dei potenti della politica fosse nella condizione di “impedire” ai magistrati (inquirenti e giudicanti) di svolgere il loro lavoro.
L’opinione è del tutto priva di fondamento.
Le persone che espongono questo cartello evidentemente non hanno mai letto l’articolo 104 della Costituzione Italiana che viene riportato come appendice a questo scritto.
L’articolo dispone con chiarezza inequivocabile che
“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.”
Il cartello dunque è sbagliato e falso perché, vigente questa norma costituzionale, non esisterà nessun pericolo che uomini potenti del Governo o del Parlamento possano impedire ai Magistrati di svolgere i compiti loro attribuiti dalla norma medesima.
Dobbiamo dire poi che il cartello è sbagliato anche per un altro motivo: attribuisce alla Magistratura il compito di “risanare la politica” e con ciò crea ancora confusione fra concetti di fondamentale importanza per la convivenza civile del nostro popolo.
Anche per questo aspetto la confusione è prodotta dal fatto che i cittadini non vengono correttamente informati. È giusto per altro rilevare che ogni cittadino avrebbe il preciso dovere, oltre che l’interesse, di informarsi sulle norme fondamentali dell’ordinamento giuridico vigente nel suo Paese.
Dunque vediamo. Chiunque voglia informarsi sull’abc del diritto italiano viene a conoscere che è assolutamente necessario distinguere:
- la responsabilità penale che è “personale”, e della quale risponde ogni persona singolarmente, quando abbia commesso un reato ossia quando abbia violato una o più norme dettate dal Codice penale o da altre leggi penali.
- la responsabilità politica che consiste nel dovere di chi ha ricoperto una carica pubblica a seguito di un’elezione di rispondere al popolo dell’attività svolta in relazione agli impegni politici presi con gli elettori quando ha accettato la candidatura.
La magistratura ha evidentemente il compito di perseguire la responsabilità penale. Più precisamente: la Magistratura inquirente ha il compito di indagare se singole persone hanno commesso reati; la Magistratura giudicante ha il compito di accertare mediante il processo, che può svolgersi in tre gradi, se sono provati i fatti costituenti il reato addebitato all’imputato e, se i fatti sono provati, applicare la pena prevista per legge. Si noti bene che ogni persona, a norma dell’art. 27 comma 2 della Costituzione, non può essere considerata colpevole fino a sentenza definitiva.
Da ciò risulta che i Magistrati inquirenti o giudicanti non hanno nessun compito di “risanare” o “moralizzare” la classe politica. Devono solo applicare le leggi penali.
Invece, come tutti dovrebbero sapere, sulla responsabilità “politica” ossia di coloro che hanno rappresentato il popolo nelle assemblee elettive hanno diritto di giudicare direttamente i cittadini stessi. I quali, ogni cinque anni, col proprio voto personale uguale, libero e segreto possono confermare la fiducia a coloro cui l’avevano data in precedenza oppure negarla loro eleggendo altre persone come propri rappresentanti.
Ecco perché è sbagliato il discorso del cartello che invita i Magistrati a perseguire “i politici”.
L’aver confuso le due specie di responsabilità è costato caro agli italiani. È stato l’inizio della demolizione dei due pilastri centrali della democrazia come disegnata nella nostra Costituzione: i partiti e il parlamento.
Con MANI PULITE è iniziata la Seconda Repubblica. I partiti fondatori della Costituzione sono stati spazzati via nel giro di pochi anni dall’azione della Magistratura la quale, come oggi tutti possono constatare, ha debordato gravemente dalle sue competenze.
Ai vecchi partiti andavano, certo, attribuite molte responsabilità “politiche” le quali però avrebbero dovuto essere tenute distinte dalle responsabilità penali di alcuni esponenti. La mancata distinzione fra responsabilità politica e responsabilità penale ha fatto sì che molte delle persone che in quei partiti si erano dedicati con serio impegno per il bene pubblico, e che mai si erano macchiate di reati, sono state messe nell’impossibilità di operare. In parole povere sono stati proprio i cittadini onesti, e volonterosi ad essere cacciati dall’attività politica.
La decadenza delle istituzioni della nostra Repubblica è stata da quell’epoca crescente e inarrestabile.
Il simbolo della Seconda Repubblica è il cappio sventolato nell’aula di Montecitorio il 16 marzo 1993 dal membro uno strano partito (inconcepibile nella Prima) che proponeva senza mezzi termini la spaccatura dell’unità nazionale.
Non entreremo ora nella narrazione dei fatti di questi ultimi 30anni.
Di cartelli simili a quello di cui parliamo ne abbiamo visto in grande abbondanza soprattutto negli ultimi 10 anni. Sempre inneggianti all’ONESTÀ ONESTÀ e sempre rivolti a confondere responsabilità politica e responsabilità penale.
Il risultato lo conosciamo. Oggi il Parlamento è stato pesantemente mutilato nel numero dei suoi seggi. Fra poco avremo la Terza Repubblica: Presidenziale e a Camera unica. Il processo di demolizione della Costituzione nata dalla Resistenza sarà compiuto.
Così è andata la storia della nostra Patria dopo MANI PULITE
Chi scrive, data l’età avanzata, si ferma qui. E si limita a esprimere ai lettori questa sua semplice e del tutto solitaria convinzione. Chi vorrà leggere gli articoli della Costituzione e del Codice penale sotto riportati potrà trovare idee utili per una forma di convivenza che merita di essere chiamata civile.
Giorgio Pizzol
Appendice.
Costituzione Italiana Articolo 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. 105, 106 c.3, 107 c.1 ] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. ].
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Articolo 27
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].
Non è ammessa la pena di morte.
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
CODICE PENALE (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)
Art. 1.
Reati e pene: disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2.
Successione di leggi penali.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.